Principio di Precauzione & Inquinamento Elettro-magnetico (EMF)

Abstract

Questo articolo analizza il principio di precauzione e come esso possa trovare applicazione in riferimento all’inquinamento elettro-magnetico (EMF) in particolare UHF. Gli aspetti normativi e scientifici saranno trattati. Alla fine si osserverà come il principio di precauzione sia l’unico strumento giuridico atto a difendere il diritto alla salute e l’ambiente da possibili effetti negativi (soprattutto di lungo termine) conseguenti ad uno sviluppo tecnologico esponenziale che non permette alcuna valutazione a priori sui possibili impatti e/o effetti che potrebbe avere sulla salute umana e sull’ambiente.  Infatti, “il Principio di Precauzione impone, in caso di dubbio sul livello di rischio, di adottare l’impostazione più conservativa consistente nel minimizzare detto rischio, eventualmente preferendo l’opzione zero rischio” (Tribunale Civile di Venezia, sentenza n.441 del 19/02/08). In altre parole, qualora lo stato delle conoscenze scientifiche è tale da porre anche un ragionevole dubbio sulla sussistenza di possibili effetti nocivi per l’uomo e l’ambiente (conseguenti ad un determinato agente), il principio di precauzione permette di adottare tutti quei provvedimenti che possono evitare la concretizzazione del rischio.

 

Principio di Precauzione

Il Principio di Precauzione, previsto dall’Art.174 del Trattato UE, è parte integrante dell’ordinamento nazionale (Tribunale Civile di Milano, sentenza n.43678 del 10/10/03). Esso (per la natura delle cose a là Gustav Radbruch) è finalizzato ad affrontare e prevenire, con una azione cautelare e preventiva (Cassazione sentenza n. 9893 del 27/07/2000), gli effetti di “breve e lungo termine” d’una possibile esposizione ad una res/agente sui quali la letteratura scientifica presenti un “quadro” d’incertezza atto a giustificare un “ragionevole dubbio” (Tribunale Civile di Venezia, sentenza n.441 del 19/02/08).

Di contro, quando vi sia una certezza sul nesso causale (sia di breve che di lungo termine) non trova applicazione il principio di precauzione ma altri istituti giuridici preordinati (non più a prevenire qualcosa di potenziale e di futuro) ma difendere da pericoli attuali e certi.

Da ciò consegue che i criteria metodologici ed epistemologici applicabili per definire se applicare (oppure no) il principio di precauzione sono completamente diversi dai criteria applicabili per intervenire su un pericolo attuale e presente. Essi non possono essere quelli “stretti” della medicina medico legale usati (exempli gratia) per: liquidare danni; accertare responsabilità; valutare profili socio-economici finalizzati alla reintegrazione del cittadino nel suo stato di salute e/o nelle sue attività produttive; concedere benefici di legge; liquidare malattie professionali e/o infortuni di lavoro.

Di contro, occorre un’analisi attenta della ricerca e della letteratura scientifica per valutare se esista, oppure no, una situazione di incertezza che possa giustificare un ragionevole dubbio sui possibili effetti di breve e di lungo termine. La presenza del ragionevole dubbio legittima l’impostazione di misure cautelari e preventive atte a minimizzare il rischio e creare lo stato più conservativo possibile (preferendo eventualmente l’opzione zero rischio).

Il Quadro Normativo

Riferimenti Normativi

Il riconoscimento normativo del “principio di precauzione” lo si trova espressamente nell’art. 191 del Trattato di Lisbona (TFEU); nella direttiva 85/337/CE; nel Regolamento EC No. 178/2002; nell’art. 174 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea (e successive novellazioni) firmato a Roma il 25 marzo 1957, accanto al principio di prevenzione ed al principio di correzione, oltre ad essere suggerito dai documenti Ispesl-Iss del 29/01/1998 e Ispesl 03/03/1998. Tale principio richiede che: per proteggere la salute e l’ambiente da potenziali danni a lungo termine è necessario adottare ed imporre misure di cautela anche in situazioni di incertezza scientifica. In altre parole, il principio di precauzione legittima l’imposizione di misure cautelari in momenti anteriori a quelli nei quali debbano essere predisposti interventi preordinati alla difesa del pericolo (essendo la sua funzione preventiva). La sua applicazione può benissimo avere effetti restrittivi sui diritti d’iniziativa economica e/o privata per la peculiare natura dei beni giuridici tutelati (la salute e l’ambiente) il cui danneggiamento non potrebbe essere adeguatamente riparato attraverso un intervento successivo (Tribunale di Milano, sentenza n.43678 del 10/10/03).

Riferimenti Giurisprudenziali Europei

La Corte di Giustizia ha affermato che le disposizioni del trattato che esprimono gli obiettivi fondamentali e i principi essenziali hanno valore costituzionale ed, assieme alla Commissione delle Comunità Europee, ha ribadito come il principio di precauzione abbia portata generale e sia esteso alla salute ed ai consumatori. Un principio che rientra a pieno titolo in quelli che hanno effetto diretto (Court of Justice, Case: Van Gend en Loos versus Nederlandse Administratie der Belastingen, 1963) sugli ordinamenti nazionali. In altre parole, è direttamente applicabile dai giudici nazionali (che diventano “EU law Judge”). Inoltre, la Corte di Giustizia ha riconosciuto che il principio di precauzione si applica quando sussiste una situazione di incertezza riguardo all’esistenza o alla portata di rischi (a lungo termine) per la salute delle persone, potendo essere adottate misure di protezione senza dover attendere che sia pienamente dimostrata l’effettiva esistenza di tali rischi (Corte Giust. UE, sentenza del 17 dicembre 2015, Neptune Distribution, C 157/14, punti 81 e 82)[1]. Non solo, la Corte ha più volte statuito che le norme nazionali devono essere lette dai magistrati degli Stati membri in conformità ai principi ed alle norme europee (Case C-106/89, Marleasing SA; Case C-148/78, Ratti).

Riferimenti Giurisprudenziali Nazionali: Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale ha trattato il principio di precauzione (a vario titolo) nelle sentenze: 399/1996; 185/1998; 121/1999; 351/1999; 382/1999. Nella sentenza n. 351/1999 ribadisce come l’adozione di misure precauzionali per la tutela della salute umana rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 32 della costituzione che impone e legittima l’adozione di adeguate misure di cautela. Nella sentenza n. 382/1999 la Corte respinge le censure di illegittimità costituzionale avanzate dall’Avvocatura di Stato contro una legge della regione Veneto che prevede valori limite di esposizione ai campi elettromagnetici molto inferiori rispetto a quelli imposti dal D.P.C.M. 23 aprile 1992. La Corte, di fatto, riconosce che il diritto alla salute prevale sull’ “interesse nazionale” e/o economico di alcune Compagnie operanti nel settore. Nella sentenza n. 185/1998 la Corte afferma che la situazione di incertezza scientifica NON E’ SUFFICIENTE di per sé AD ESLUDERE l’adozione di provvedimenti di contenuto positivo o negativo, preordinati alla tutela della salute umana. Ovvero ha riconosciuto (in altre parole) come una situazione di incertezza possa legittimare l’adozione di provvedimenti cautelari come richiesto dall’istituto del principio di precauzione. Pertanto, il principio di precazione è recepito nel Nostro Ordinamento come: principio europeo direttamente applicabile; principio ontologicamente immanente nel nostro ordinamento; espressione dell’art. 32 Cost., oltre a potersi vedere come diritto inviolabile ex art. 2 Cost. . Entrambe le Alte Corti (Europea e Costituzionale) lo ritengono principio direttamente applicabile dai singoli giudici nazionali.

 

Riferimenti Giurisprudenziali Nazionali: Cassazione e Giurisprudenza di Merito

L’applicazione del principio di precauzione in riferimento all’elettrosmog è stata riconosciuta già da numerosa giurisprudenza di cassazione e di merito.

Exempli gratia: la Corte di Cassazione (sentenza del 27 luglio 2000, n.9893) ha riconosciuto ai Giudici di Merito il diritto ed il dovere di accertare i possibili rischi per la salute al di là di quelli che sono i limiti ufficiali di legge in base a quanto emerge dalla letteratura scientifica nel momento in cui decidono.  “Il diritto alla salute, posto a base della domanda, è infatti un diritto fondamentale dell’individuo, che l’articolo 32 Cost. protegge direttamente (Corte cost. 26 luglio 1979 n. 88; 14 luglio 1986 n. 184; 18 dicembre 1987 n. 559; 27 ottobre 1988 n. 992; 22 giugno 1990 n. 307; 18 aprile 1996 n. 118). … La Corte costituzionale, nella sentenza 30 dicembre 1987 n. 641, ha espressamente affermato che, in tema di lesione della salute umana, è possibile il ricorso all’articolo 2043 cod. civ. e che si è cosi in grado di provvedere non solo alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato, ma anche di prevenire e sanzionare l’illecito. … E perciò rientra nei poteri del giudice ordinario … accertare se, sulla base delle conoscenze scientifiche acquisite nel momento in cui si tratta di decidere sulla domanda, … vi sia pericolo per la conservazione dello stato di salute nella esposizione al fattore inquinante di cui si tratta, ancorché tale esposizione si determini nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla disciplina di rango secondario vigente al momento della decisione. … La tutela giudiziaria del diritto alla salute … può essere preventiva e dare luogo a pronunce inibitorie.

Sulla stessa linea è la Corte d’Appello di Milano (sentenza n.2168 del 10/06/09) che, confermando la sentenza n. 1490 del 17/10/05 del Tribunale Civile di Como, sottolinea come i rischi da elettrosmog “non nascono da autosuggestione, ma da studi scientifici, significativi per numero e per qualità, tanto da essere stati presi in considerazione dalla IARC nelle sue classificazioni” e come in questo caso trovi benissimo applicazione il principio di precauzione che ha il suo fondamento nell’art.174 del Trattato UE. Trattato che è parte integrante dell’ordinamento nazionale. Anche il Tribunale Civile di Milano (sentenza n. 43678 del 10/10/03) riconosce l’importanza del principio di precauzione come strumento giuridico atto a difendere la salute umana, potendo il giudice derogare agli stessi limiti di legge quando la letteratura scientifica presente nel momento in cui si decide rilevi una situazione di incertezza per soglie di esposizioni minori rispetto a quelle di legge. Nel caso, il Tribunale di Milano riconosceva come soglia di massimo limite di esposizione 0.5 V/m contro i 6 V/m della legge.

Questo sample mostra come la giurisprudenza ha ritenuto il principio di precauzione atto a prevalere sui limiti ufficiali di legge e/o sulle guide internazionali ICNIRP, dovendo il giudice daccogliere quei limiti minori che possano emergere dalla letteratura scientifica. D’altronde, che i limiti ufficiali in thema di EMF non fossero idonei a garantire e tutelare la salute umana fu riconosciuto già da una pluralità di Enti.

Esempio di Enti che hanno ritenuto le attuali linee guida ufficiali non adatte alla tutela della salute umana e sostenuto la necessità di applicare il principio di precauzione in thema di EMF

La necessità di applicare il principio di precauzione in thema di EMF è stato riconosciuto: dal Consiglio d’Europa; dall’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa; da molti Enti Pubblici Territoriali e numerosi Studiosi. Tutti riconoscono come le emissioni UHF (e più generalmente EMF) rappresentino un potenziale fattore di danno per la salute nel lungo termine. Per tali motivi si è più volte invitato ad usare al loro posto “reti cablate” ed evitare l’uso di Wi-Fi / GSM (in particolare dove siano presenti bambini, donne incinta, convalescenti, etc…). Pertanto, a fortiori, tale invito vale anche all’interno delle “mura domestiche” dove tali persone vivono e dormono. Che la tutela debba riguardare anche l’abitazione privata è stato ribadito (e.g.) dal Secondo Appello di Friburgo (firmato da medici di livello internazionale) ove nel primo punto invitano a garantire la “tutela dell’inviolabilità dell’abitazione tramite drastica limitazione delle radiazioni elettromagnetiche che penetrano tra le proprie “quattro mura””.

Questa necessità, assieme all’incapacità degli attuali limiti stabiliti dalla legge e dalle linee guida internazionali è stato ribadito anche da diverse Autorità. Qui infra ne riporto un sample:

L’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa con la risoluzione n. 1815 del 27 maggio 2011 ha riconosciuto come dall’inquinamento elettromagnetico derivino effetti potenziali nocivi, non termici, ma biologici … anche quando ci siano esposizioni a livelli inferiori rispetto i valori limite ufficiali (e.g. ICNIRP). Per tali motivi l’Assemblea raccomanda: “in relazione all’uso privato di telefoni mobili, telefoni DECT (cordless), WiFi, WLAN e WIMAX per computer ed altri dispositivi wireless come i BABY PHONES” che si dia “la preferenza a connessioni internet cablate” (ovvero non Wireless) soprattutto ove siano presenti bambini in generale e in particolare nelle scuole”.

Il Report del Committee on the Environment, Agriculture and Local and Regional Affairs dell’Assemblea Parlamentare riporta come “One must respect the precautionary principle …; waiting for high levels of scientific and clinical proof can lead to very high health and economic costs“.

Il Consiglio d’Europa ribadì come:“The EU Commission and the EEA sees the precautionary principle as central to public policymaking where there is scientific uncertainty and high health, environmental and economic costs in acting, or not acting, when faced with conflicting evidence of potentially serious harm”, ripetendo quando detto dall’Assemblea Parlamentare: “Waiting for high levels of proof before taking action to prevent well known risks can lead to very high health and economic costs, as we have seen with asbestos, leaded petrol and smoking”.

L’European Environmental Agency (2007) affermò come le nuove scoperte richiedano “for tougher safety standards” (“per standards di sicurezza più rigidi / severi“) rispetto agli attuali.

La Comunità Scientifica ha sollevato tale problema più volte.

Ricordiamo, exempli gratia, il Gruppo di Scienziati conosciuto come “Seletun Scientific Panel” che nel 2010 ribadì proprio come le: “Present guidelines, such as IEEE, FCC, and ICNIRP, are not adequate to protect humans from harmful effects of chronic EMF exposure“. (“Le attuali guide linea di riferimento, quali quelle IEEE, FCC e ICNIRP, non sono adeguate alla protezione degli esseri umani da effetti dannosi per una esposizione cronica/prolungata ai campi EMF“). Questi Scienziati avanzarono anche delle raccomandazioni quali quella di usare trasmissioni cablate nelle scuole e nei luoghi in cui ci sono bambini (pertanto a fortiori anche nelle case ove vivono), raccomandando fortemente di non installare impianti e/o connessioni wireless al fine di evitare una pervasiva e prolungata esposizione per i bambini a tali frequenze.

Nel 2012, il gruppo di lavoro del progetto “BioInitiative 2012” arrivò alle stesse conclusioni. Gli scienziati affermarono come le: “Existing FCC and ICNIRP public safety limits seem to be not sufficiently protective of public health, in particular for the young (embryo, fetus, neonate, very young child)“. (“gli esistenti limiti di sicurezza del FCC e ICNIRP sembrano non essere sufficientemente protettivi per la salute pubblica, in particolare per i giovani (embrioni, feti, neonati, bambini della prima infanzia)“).

La particolare preoccupazione rivolta ai bambini,e.g., è stata sottolineata pure dal Presidential Cancer Panel (2010) che affermò come i bambini: “sono a particolare rischio a causa della loro minore massa corporea e rapido sviluppo fisico“. Una preoccupazione condivisa dall’American Academy of Pediatrics.

Una recente pubblicazione di Massimo Coraddu, Eugenio Cottone, Angelo Levis, Alberto Lombardo, Fiorenzo Marinelli e Massimo Zucchetti (2016) fa il punto sulla situazione affermando come: “Existing FCC and ICNIRP public safety limits are not sufficiently protective of public health, in particular for the young subjects – embryos, fetuses, neonates, very young children – and for those which are exposed to extremely high ELF and RF/EMF levels. Sufficient evidence comes from epidemiological studies of an increased risk from exposure to EMF of adverse acute effects and even long-term carcinogenic effects that cannot be attributed to chance, bias or confounding” (“Gli esistenti limiti FCC e ICNIRP di pubblica sicurezza non sono sufficientemente protettivi della salute pubblica, in particolare dei soggetti giovani – embrioni, feti, neonati, bambini di prima e seconda infanzia – e per coloro che sono esposti ad alti livelli di campi: di estrema bassa frequenza (ELF); di radiofrequenza (RF); ed elettromagnetici (EMF). Dagli Studi Epidemiologici provengono prove sufficienti d’un rischio maggiore, causato dall’esposizione ai campi elettromagnetici, per effetti acuti negativi e, perfino, effetti cancerogeni di lungo tempo che non possono essere attribuiti al “caso”, bias (errore) o variabili confondenti”).

Alle stesse conclusioni arrivò pure la giurisprudenza italiana.
Il Tribunale Civile di Milano (sentenza n. 43678 del 10/10/03) afferma che: “il rispetto dei limiti posti dalla normativa vigente e, in particolare, dalle norme secondarie … non rende le immissioni di per sé lecite e compatibili con la tutela del diritto alla salute. Deve, infatti, tenersi conto della rilevanza costituzionale del diritto alla salute (art. 32 della Costituzione) e del grado di tutela conseguente, necessariamente prevalente sulla libertà (libertà e non diritto) di impresa, pur prevista dall’articolo 41 della Costituzione… . Alla scala di valori posta dalla Costituzione deve, poi, aggiungersi il Principio di Precauzione, previsto dall’articolo 174 del Trattato U.E., che deve considerarsi parte dell’ordinamento nazionale“. Pertanto, il Tribunale di Milano, concordando con i massimi esponenti della Comunità Scientifica, non ritiene il limiti ufficiai di legge 6 V/m (ovvero gli standard dell’ICNIRP) sufficienti a tutelare il diritto alla salute. Il Tribunale opta per valori più bassi: non superiori ai 0,5 Volt per metro. Un limite lievemente più basso allo 0,6 V/m suggerito: dall’ICEMS; da Bioinitiative; del Consiglio d’Europa; dalla Conferenza di Salisburgo che ha raccomandato un limite di 0,1 microW/cm2 (0,6 V/m).

Rilevanti sono anche i diversi appelli internazionali da parte di diversi scienziati rivolti all’OMS e all’ONU proprio per rivedere i limiti delle linee guida ormai obsoleti, oltre ad invitare ad un minore uso (soprattutto quando evitabile ed inutile) dei dispositivi wireless. Da ultimi riportiamo gli appelli internazionali del 2015 e del 2017. Chi scrive ritiene che la mera presenza d’un appello dimostra e integra la situazione di incertezza per applicare il principio di precauzione.

Anche a livello politico ci sono state alcune prese di posizione.

La Francia, con Legge n. 468 del 29 gennaio 2015, vieta l’uso del WI-FI negli asili nido e nelle scuole materne per proteggere i bambini dai potenziali danni di lungo termine provocati da tali emissioni elettromagnetiche. Una nocività già riscontata anni prima quando, nel 2011, utenti ed impiegati di alcune biblioteche di Parigi manifestarono diverse forme di malessere a seguito di esposizioni a EMF emessi dai sistemi Wi-Fi. Il Comune di Parigi fu stato costretto a rimuovere la rete Wi-Fi. Tale rimozione fu seguita dalla French National Library e da alcune Università Francesi. Sempre in Francia, un giudice di Tolosa ha riconosciuto la sindrome da ipersensibilità elettromagnetica ad una donna di 39 anni assegnandole una pensione di invalidità. La sindrome fu riconosciuta essere causata dall’esposizione ad apparecchi ed onde elettromagnetiche.

In Svezia è stata riconosciuta ufficialmente la sindrome da intolleranza ai campi elettromagnetici, e come tali campi possano essere collegati a gravi malattie quali il cancro, la leucemia e l’Alzheimer.

L’Inghilterra, dopo un boom d’installazioni di Wi-Fi nelle Scuole iniziato nel 2006, a seguito di malesseri denunciati da docenti e studenti, iniziò un graduale smantellamento dei trasmettitori in tutte le scuole inglesi. Il Responsabile della HPA (Health Protection Agency) aprì un’inchiesta per identificare e valutare le implicazioni che la tecnologia wireless può avere sulla salute.

In Germania, il Governo Merkel (Ministero Federale per la Protezione dalle Radiazioni) ha espressamente invitato la popolazione tedesca a prediligere sempre l’accesso via cavo (reti cablate) rispetto alle reti wireless. In particolare, il Parlamento del Land della Baviera ha raccomandato di non utilizzare il Wi Fi nelle scuole di ogni grado.

In Spagna, il Parlamento della Navarra, applicando il principio di precauzione in thema di Wi-Fi deliberò di rimuoverlo dalle Scuole.

In Italia, nonostante i politici Italiani siano rimasti “insensibili” alle segnalazioni provenienti dalla comunità scientifica internazionale “arroccandosi” (e.g., il governo) dietro alle linee guida dell’ICNIRP, diversi Enti Pubblici Territoriali hanno assunto politiche diverse. La Provincia di Bolzano con risoluzione 378/15 impegnò la Giunta a limitare al minimo indispensabile l’esposizione ai CEM della popolazione, con particolare riguardo ai bambini e ai giovani frequentanti le scuole. Il Consiglio Regionale del Piemonte con mozione n. 500/2015, approvata il 19/01/2016, impegnò la Giunta a sostituire negli ambienti scolastici e in altre strutture pubbliche le reti locali wireless già esistenti con impianti a basse radiazioni che richiedano l’attivazione manuale da parte dell’utente e l’utilizzo limitato nel tempo e nello spazio. Il Consiglio Regionale del Lazio con le mozioni 301 e 302 dello 05/03/2015 impegnò il Presidente della Regione ad adottare interventi urgenti contro l’elettrosmog. Per tutelare la salute pubblica fu chiesto di rispettare il principio precauzionale.

Alla Camera dei Deputati (il 16 Aprile 2016) l’On. Gianni Melilla ha presentato una interpellanza parlamentare ove ha sostenuto, difronte al Ministro dell’Ambiente, la necessità d’attivare iniziative per vietare l’uso di tali apparecchiature Wi-Fi nelle scuole e negli ospedali, privilegiando al loro posto quelle via cavo. L’On. Melilla presentò in parlamento una sintesi delle tesi promosse da molti medici e scienziati Italiani che scrissero nel 2015 una diffida al governo quando ipotizzo d’aumentare i limiti di legge nell’autunno del 2014.       

La Situazione di Incertezza ed il Ragionevole Dubbio nella letteratura scientifica

Alla base del principio di precauzione, come detto supra, ci deve essere la letteratura scientifica. Questa deve presentare una condizione di incertezza.

In questo articolo esamineremo se la letteratura scientifica inerente ai campi elettro-magnetici (EMF), in particolare UHF, giustifichi l’applicazione del principio di precauzione.

La situazione di incertezza in thema è provata da “come” l’argomento sia controverso in letteratura e dai continui appelli internazionali che la Comunità Scientifica presenta regolarmente (di cui l’ultimo nel 2017). Inoltre, il mero fatto che l’Agenzia Internazionale per la Lotta contro il Cancro abbia inserito le “radiazioni elettromagnetiche” nel gruppo 2B (possibile agente cancerogeno) dimostra (al di là d’ogni ragionevole dubbio) l’integrazione di tutti i criteria necessari per l’applicare del principio di precauzione. Un fatto che, in se e per se, integra la situazione di incertezza richiesta dal principio di precauzione, come riconosciuto dalla Corte d’Appello di Milano (sentenza n. 2168 del 10/06/09), che confermando la sentenza n.1490 del 17/10/05 del Tribunale Civile di Como, afferma che non può obbiettarsi che si tratti dimere paure … posto che i timori in questione non nascono da autosuggestione, ma da studi scientifici, significativi per numero e per qualità, tanto da essere stati presi in considerazione dalla IARC nelle sue classificazioni”.

A questo si può aggiungere che: una volta in cui l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ammette che il 3% della popolazione occidentale presenta sintomi da elettro-sensibilità per esposizione a campi elettro-magnetici di Wi-Fi, telefonia mobile, etc…, è ammettere che tali esposizioni non causano solo effetti termici ma anche biologici e/o psico-comportamentali.

A livello di letteratura scientifica ormai sono copiosi gli studi che sottolineano gli effetti negativi di breve e di lungo termine conseguenti a tali campi. Come sample riportiamo ciò che è stato pubblicato da un gruppo di ricercatori internazionali all’interno dell’iniziativa / progetto “Bioinitiative” (link: www.bioinitiative.org). Dagli studi ivi raccolti, emerge chiaramente che le conseguenze alle esposizioni EMF non si limitano agli effetti termici ma possono essere fattori di causa o con-causa, nel lungo termine, per una pluralità di condizioni psico-fisiche che vanno da:

  • abnormal gene transcription (Adamantia F. Fragopoulou, MSc, PhD, Prof. Lukas H. Margaritis, PhD, Evidence for EMF Transcriptomics and Proteomics Research 2007-2012, section 5);
  • genotoxicity and single-and double-strand DNA damage (Prof. Henry Lai, PhD, Genetic Effects of Non-Ionizing Electromagnetic Fields, Section 6);
  •  stress proteins because of the fractal RF-antenna like nature of DNA (Prof. Martin Blank, PhD, The Cellular Stress Response: EMF-DNA Interaction, Section 7);
  • chromatin condensation and loss of DNA repair capacity in human stem cells (Prof. Henry Lai, PhD, Genetic Effects of Non-Ionizing Electromagnetic Fields, Section 6; Prof. Igor Belyaev, Ph D, Dr Sc,  Evidence for Disruption by Modulation Role of Physical and Biological Variables in Bio-effects of Non-Thermal Microwaves for Reproducibility, Cancer Risk and Safety Standards, section 15);
  • reduction in free-radical scavengers – particularly melatonin (Adamantia F. Fragopoulou, MSc, PhD, Prof. Lukas H. Margaritis, PhD, Evidence for EMF Transcriptomics and Proteomics Research 2007-2012, section 5; Prof. Henry Lai, PhD, Neurological Effects of Non-Ionizing Electromagnetic Fields, section 9; Zoreh Davanipour, DVM, PhD, ELF MF – Melatonin Production – Alzheimer’s Disease and Breast Cancer, section 13; C. L. Sage, MA, Evidence for Breast Cancer Promotion (Melatonin Studies in Cells and Animals), section 14; Prof. Igor Belyaev, Ph D, Dr Sc,  Evidence for Disruption by Modulation Role of Physical and Biological Variables in Bioeffects of Non-Thermal Microwaves for Reproducibility, Cancer Risk and Safety Standards, section 15; Paul Héroux, PhD, Professor, Ying Li, PhD, Plausible Genetic and Metabolic Mechanisms for the Bioeffects of Very Weak ELF Magnetic Fields on Living Tissues, section 16; Abraham R. Liboff, PhD, Professor Emeritus, Electromagnetic Medicine Non-Inductive Non-Thermal Modalities, section 17);
  • neurotoxicity in humans and animals (Prof. Henry Lai, PhD, Neurological Effects of Non-Ionizing Electromagnetic Fields, section 9);
  • carcinogenicity in humans (Prof. Michael Kundi, PhD, Evidence for Brain Tumors, Sections 11; Lennart Hardell, MD, PhD, Professor, Use of Wireless Phones and Evidence for Increased Risk of Brain Tumors, section 11; Prof. Michael Kundi, PhD, Evidence for Childhood Cancers (Leukemia), section 12; Zoreh Davanipour, DVM, PhD, ELF MF – Melatonin Production – Alzheimer’s Disease and Breast Cancer, section 13; C. L. Sage, MA, Evidence for Breast Cancer Promotion (Melatonin Studies in Cells and Animals), section 14;   Prof. Igor Belyaev, Ph D, Dr Sc,  Evidence for Disruption by Modulation Role of Physical and Biological Variables in Bioeffects of Non-Thermal Microwaves for Reproducibility, Cancer Risk and Safety Standards, section 15; Paul Héroux, PhD, Professor, Ying Li, PhD, Plausible Genetic and Metabolic Mechanisms for the Bioeffects of Very Weak ELF Magnetic Fields on Living Tissues, section 16; Abraham R. Liboff, PhD, Professor Emeritus, Electromagnetic Medicine Non-Inductive Non-Thermal Modalities, section 17);
  • serious impacts on human and animal sperm morphology and function (Prof. Jitendra Behari, PhD, Dr. Paulraj Rajamani, PhD, Electromagnetic Field Exposure Effects (ELF-EMF and RFR) on Fertility and Reproduction, Section 18);
  • effects on offspring behavior, psychological and neurological effects, (Prof. Jitendra Behari, PhD, Dr. Paulraj Rajamani, PhD, Electromagnetic Field Exposure Effects (ELF-EMF and RFR) on Fertility and Reproduction, Section 18; Prof. Carlo V. Bellieni, MD, Dr. Iole Pinto, PhD, Fetal and Neonatal Effects of EMF, section 19; Martha Herbert, PhD, MD, Findings in Autism (ASD) Consistent with Electromagnetic Fields (EMF) and Radiofrequency Radiation (RFR), section 20);
  • effects on brain and cranial bone development in the offspring of animals that are exposed to cell phone radiation during pregnancy (Adamantia F. Fragopoulou, MSc, PhD, Prof. Lukas H. Margaritis, PhD, Evidence for EMF Transcriptomics and Proteomics Research 2007-2012, section 5;  Prof. Jitendra Behari, PhD, Dr. Paulraj Rajamani, PhD, Electromagnetic Field Exposure Effects (ELF-EMF and RFR) on Fertility and Reproduction, Section 18).

L’inquinamento elettro-magnetico è responsabile e/o co-responsabile anche di diversi problemi psico-comportamentali dei ragazzi in età scolare (disturbi di attenzione con o senza iperattività'; disturbi di apprendimento; disturbi della condotta; etc…). Questi disturbi, pur presentando una genesi multifattoriale, hanno come possibile fattore di causazione e/o con-causazione proprio le esposizioni ai campi elettromagnetici.
Che vi sia un rapporto causativo sembra dimostrato dal fatto che i bambini che hanno avuto una madre che usava cellulari durante la gravidanza hanno probabilità maggiori a sviluppare:
• problemi embrionali (25% di maggiore probabilità);
• deficit di attenzione con o senza iperattività (35% di maggiore probabilità);
• disturbi della condotta (49% di maggiore probabilità). Questo tipo di disturbo fa poi da apripista nell’adolescenza alle tossico dipendenze ed alla personalità antisociale.
Che i campi elettromagnetici hanno effetti bio-chimici e neurologici è stato visto osservando come possano alterare: sia le capacità di auto-controllo (Bernd Figner); sia il senso di moralità (Liane Young).

In Italia, sono assai significativi i lavori e gli studi del Prof. Angelo Levis (Professore dell’Università di Padova; biologo di fama internazionale; membro permanente della Commissione Tossicologica Nazionale presso l’Istituto Superiore di Sanità di Roma; consulente dell’Organizzazione Mondiale della Sanità presso l’Agenzia Internazionale per le Ricerche sul Cancro – I.A.R.C. di Lione).

Questo articolo, non avendo l’obiettivo di ripercorrere l’intero sviluppo storico della ricerca e dei “warnings” (“avvisi / allerte”) dati dagli Scienziati, vi invita a legge uno dei tanti scritti del Prof. Angelo Levis “Effetti biologici e sanitari a breve e a lungo termine delle radiofrequenze e delle microonde” (che potrete trovare al seguente Link: http://nomuos.org/documents/Levis_effetti_biologici_microonde.pdf).

Significativi sono anche gli studi del CNR (Istituto di Genetica Molecolare, Sezione di Bologna), dell’Istituto Ramazzini e dei fellows del Collegium Ramazzini di Bologna.

Un cenno sul “perchè” i “limiti” e/o gli “standard ufficiali” di legge possano non svolgere appieno il loro “presunto” ruolo: Lobbies & Politica; the Social Constraction of Sciences.

La Corte di Appello di Brescia (Sezione Lavoro, sentenza n. 614 del 10.12.09), confermata dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 17438 del 3-12 Ottobre 2012), ha attualizzato questo thema. Memore di come le Industrie del Tabacco ebbero per decenni ostacolarono il riconoscimento scientifico dei possibili danni alla salute causati dal fumo (attraverso il finanziamento di studi a loro confacenti e la manipolazione dei data) ha precisato come per valutare l’attendibilità degli Studi Scientifici sia fondamentale osservare l’origine delle fonti di finanziamento. Secondo la Corte d’Appello, exempli gratia, gli studi scientifici co-finanziati dalle Ditte produttrici di telefoni cellulari (che argomentano la non pericolosità delle emissioni elettro-magnetiche) non hanno lo stesso grado di attendibilità degli Studi Indipendenti che affermano i possibili danni alla salute per esposizione all’elettro-smog.

Una tesi rinforzata dai Giudici della Cassazione che hanno sottolineato come sia importante una analisi critica della documentazione scientifica prodotta dai consulenti delle parti e dal CTU. Una analisi che non può prescindere dal considerare “chi” sono gli Enti Finanziatori degli studi e “quali” possibili conflitti di interesse possano avere. La Cassazione ha affermato che: “la maggiore attendibilità … di tali studi – quelli citati dai CTP della parte offesa … stante la loro posizione di indipendenza, ossia per non essere stati cofinanziati, a differenza di altri … anche dalle stesse ditte produttrici di cellulari” è un fatto  che “costituisce ulteriore e non illogico fondamento delle conclusioni accolte”.

Questa sentenza ci porta ad affrontare ed a riflettere su come gli interessi dei Gruppi economici e delle Lobby possano influenzare (non solo attraverso la politica) le stesse risultanze scientifiche ma anche ciò che viene creduto oggettivo dalle masse, ovvero i frame mediatici utilizzati.

Che il Potere a là Foucault sia connesso con la Conoscenza è fatto noto. Che la Conoscenza non è Verità ma una costruzione sociale è stato dimostrato da  Berger e Luckman (1966, The Social Construction of Reality). Che i Gruppo economici e di potere usino i Media per creare Monopoli di Conoscenza fu reso esplicito da Harold Innis. L’autore parlò di come le masse sono “passive” difronte alle informazioni veicolate dai Mass Media che definisce: “vast monopolies of communication” (1952, The Strategy of Culture). In altre parole, chi controlla e gestisce le informazioni può definire le “credenze sociali”.

Altri autori hanno parlato di questo fenomeno attraverso il concetto di frame (exempli gratia, Foa) e di come gli “spin-doctor” manipolino le informazioni a tal fine.

Mentre i monopoli di conoscenza operano verso le masse ignoranti, fra i membri della Comunità Scientifica (comunità di discorso) agiscono altri meccanismi analoghi descritti da Lyotard. L’autore esplicita come le relazioni di forza e di potere interne alla Comunità di Discorso definiscono ciò che si crede come “vero” / “reale” e ciò che viene rigettato. Il cambiamento delle conoscenze, infatti, si riflette in un mutamento dei rapporti di forza e di potere  interni alla stessa Comunità di Discorso.

Latour e Woolgar (1979, Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts) hanno parlato del  “way in which the daily activities of working scientists lead to the construction of scientific facts“.

Tutte queste teorie riunite assieme portato alla comprensione della Social Constraction of Sciences. Una teoria che descrive (in tutti i suoi diversi profili ed aspetti) “come” le credenze scientifiche siano influenzate da molteplifi fattori extra scientifici quali: il “dove” e “come” vengono orientati i finanziamenti; il come sono “avvantaggiati” e/o “ostacolati” alcuni ricercatori piuttosto che altri; etc… .

Tutto ciò spiega come molto spesso i “dubbi” e/o i “contrasti” interni alla letteratura scientifica siano influenzati dagli interessi economici di alcuni Gruppi di potere. Inoltre, ciò che spesso è considerato “oggettivo” può ricadere nell’essere nulla di più d’una costruzione sociale, “artificiosa ed artefatta”.

Non bisogna essere scienziati per comprendere ciò, basta guardare la realtà di tutti i giorni: “cosa” avviene nei piccoli gruppi; “cosa” accade nei condominii; le dinamiche che si formano negli ambienti di lavoro; “come” si creano le dicerie; etc… . Quante “bufale” (per intesse di “qualcuno”) sono vendute per “credenze” a tutti i “livelli”?!?!

Conclusione

Secondo l’autore, in termini di attualità e concretezza, esiste una letteratura scientifica che non esclude che tali forme di elettrosmog possano avere effetti negativi (diversi da quelli termici) sulla salute nel lungo termine e che pertanto si presenti una situazione di incertezza che giustifica l’applicazione del “principio di precauzione(come già riconosciuto ufficialmente dall’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa et al.) al fine di provvedere all’emanazione di provvedimenti cautelari finalizzati ad arginare tale rischio fino a quando non vi siano certezze maggiori.

Infatti, la letteratura scientifica e le nuove scoperte suggeriscono come gli standards di riferimenti indicati dalle linee guida dell’ICNIRP del 1998 siano ormai obsoleti e superati, non atti a garantire l’assenza di ogni potenziale effetto negativo alla salute umana nel lungo termine in particolare per: gli infanti ed i bambini; le donne incinta; qualunque soggetto che possa presentare una condizioni di debolezza e/o predisposizione.

Pertanto, da quanto osservato, il principio di precauzione trova piena legittimazione in thema di inquinamento elettro-magnetico.

[1] “81. Come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 49 delle sue conclusioni, il legislatore dell’Unione deve tenere conto del principio di precauzione, secondo il quale quando sussistono incertezze riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi (vedere, sentenza Acino/Commissione, C‑269/13 P, EU:C:2014:255, punto 57)”.

“82. Qualora risulti impossibile determinare con certezza l’esistenza o la portata del rischio asserito a causa della natura non concludente dei risultati degli studi condotti, ma persista la probabilità di un danno reale per la salute pubblica nell’ipotesi in cui il rischio si realizzasse, il principio di precauzione giustifica l’adozione di misure restrittive (v., in tal senso, sentenza Acino/Commissione, C‑269/13 P, EU:C:2014:255, punto 58)”.